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Regolamento per l'accesso all'uso e per l'uso del Marchio Collettivo
Tuscia Viterbese (scarica
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ART. 1 - Marchio
ART. 2 - Titolare
ART. 3 - Soggetti che possono richiedere la licenza
ART. 4 - Beni e servizi ammissibili
ART. 5 - Comitato di gestione e di controllo
ART. 6 - Modalita' d'uso del marchio e obblighi del licenziatario
ART. 7 - Domanda per il rilascio della licenza d'uso
ART. 8 - Licenza d'uso
ART. 9 - Controlli
ART. 10 - Sanzioni
ART. 11 - Revoca della licenza d'uso e decadenza del diritto d'uso
ART. 12 - Controversie
ART. 13 - Prerogative camerali
ART. 14 - Deroghe
ART. 1 - Marchio
1. Il marchio è costituito dalla scritta "TUSCIA VITERBESE"
con disegno.
ART. 2 -Titolare
1. Titolare del marchio è la Camera
di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Viterbo.
ART. 3 - Soggetti che possono richiedere la licenza
1. Possono richiedere la licenza per l'uso del marchio i soggetti iscritti
nel Registro delle imprese che svolgono attività nella provincia
di Viterbo da almeno tre anni, rispetto alla data di presentazione della
richiesta.
2. La richiesta può riguardare i beni e i servizi di cui all'art.
4, comma 5, per i quali siano stati adottati i Disciplinari di cui allo
stesso articolo, comma 3.
3. I soggetti che richiedono l'accesso all'uso del marchio devono dimostrare
di possedere i seguenti requisiti di onorabilità:
a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna
o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata
pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva
superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede
pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio
di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi
delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
b) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna
per uno dei delitti di cui ai titoli II (dei delitti contro la Pubblica
Amministrazione) e VIII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria
e il commercio) del libro II del Codice penale, ovvero di ricettazione,
riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta
fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
c) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo
che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
d) non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai
sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57,
31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni,
o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso.
4. I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:
a) nel caso di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi
abbia preposto all'esercizio dell'impresa, di un ramo di essa o di una
sua sede un istitore o un direttore, anche da questi ultimi;
b) nel caso di società, da tutti i soci per le società
in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le società
in accomandita semplice o per azioni e dagli amministratori per ogni
altro tipo di società, ivi comprese le società consortili
e le cooperative;
c) nel caso di Consorzi e di Associazioni, dal Presidente.
5. I soggetti che richiedono l'accesso all'uso del marchio devono inoltre
dimostrare il rispetto della legge n. 626, del 19.9.1994, e successive
integrazioni e modificazioni, in materia di prevenzione degli infortuni
e degli incidenti sul lavoro, delle norme generali in materia di lavoro
dipendente e delle norme contrattuali collettive in materia di trattamento
del personale dipendente.
ART. 4 - Beni e servizi ammissibili
1. I beni e i servizi da contrassegnare con il marchio devono essere
prodotti o prestati, da almeno un anno antecedente alla data di presentazione
della domanda di accesso all'uso del marchio stesso, con prevalente
processo produttivo in provincia di Viterbo.
2. Il processo produttivo, con riferimento ai beni, non può essere
limitato alla sola attività di confezionamento.
3. I beni devono essere prodotti e i servizi devono essere prestati
nel rispetto delle modalità previste, per ciascun bene e servizio,
o per gruppi o classi di beni e di servizi, dagli appositi Disciplinari
di accesso all'uso e d'uso del marchio adottati dalla Camera di commercio
di Viterbo.
4. I beni devono possedere le caratteristiche organolettiche, fisiche
e chimiche previste dai relativi Disciplinari.
5. Possono essere contrassegnati con il marchio tutti i beni e tutti
i servizi. In particolare, già nella prima fase operativa,
possono essere contrassegnati i seguenti beni e servizi (riconducibili
alle classi di prodotti e di servizi dell'apposita classificazione internazionale
in materia di registrazione dei marchi):
Beni
a) agricoli, orticoli, granaglie, frutta e ortaggi freschi (classi 29
e 31);
b) oli e grassi commestibili (classe 29);
c) carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; marmellate;
uova, latte e derivati del latte (classe 29);
d) carni lavorate (classe 29);
e) formaggi (classe 29);
f) pesci (classe 29);
g) panificazione (classe 30);
h) confetture e salse (classe 30);
i) liquori, vini e bevande (classi 32 e 33);
l) ceramica (classi 11, 19 e 21);
m) artigianato artistico e tradizionale (classe 21);
Servizi
a) ristorazione, agriturismo, alberghieri, campeggi e alloggi temporanei
(classe 43);
b) educazione, formazione, divertimento e culturali (classe 41).
ART. 5 - Comitato di gestione e di controllo
1. Alla gestione del marchio e al controllo sul suo corretto uso provvede
il Comitato di gestione e di controllo.
2. Il Comitato
di gestione e di controllo è nominato dalla Giunta della
Camera di Commercio, dura in
carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.
Esso è così costituito:
- n. 2 componenti in rappresentanza della Camera
di commercio, di cui uno con funzioni di Presidente;
- n. 2 componenti in rappresentanza della Provincia di Viterbo, di cui
uno con funzioni di Vice Presidente;
- n. 1 componente in rappresentanza dell'Università degli Studi
della Tuscia;
- n. 4 componenti in rappresentanza, ciascuno, distintamente, delle
categorie dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato e del commercio
e dei servizi scelti dalla Giunta camerale tra i designati dalle rispettive
Associazioni provinciali;
- n. 2 componenti in rappresentanza, ciascuno, distintamente, degli
Ordini e dei Collegi professionali provinciali per le attività
agricole e per le altre attività.
3. Le funzioni di Segretario sono assicurate dal Segretario Generale
della Camera di Commercio o,
previa intesa con la Giunta camerale, da un suo delegato. I componenti
in rappresentanza della Camera di
Commercio decadono dall'incarico in coincidenza alla scadenza del
mandato del Consiglio camerale.
4. Il Comitato svolge le proprie funzioni nel rispetto delle disposizioni
del presente Regolamento e dei Disciplinari di accesso all'uso e d'uso
del marchio, nonché degli eventuali ulteriori indirizzi espressi
dalla Giunta camerale.
5. Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di sei
componenti, dei quali almeno uno in rappresentanza della Camera
di commercio.
6. Il Comitato decide a maggioranza di voti. A parità di voti
prevale il voto del Presidente.
7. Contro le decisioni del Comitato è consentito ricorrere, entro
30 giorni dalla notifica, alla Giunta della Camera
di commercio la quale provvede al relativo esame entro 60 giorni dalla
data di ricezione del ricorso e alla conseguente
decisione entro e non oltre 120 giorni dalla data stessa.
ART. 6 - Modalita' d'uso del marchio e obblighi del licenziatario
1. Il Licenziatario, nell'uso del marchio, deve attenersi alle modalità
prescritte dall'apposito Manuale d'uso predisposto
dalla Camera di commercio e, comunque, alle ragionevoli indicazioni
fornite dalla Camera di Commercio
stessa per quanto riguarda la posizione, la forma, la dimensione, il
colore ed altri eventuali elementi distintivi.
2. Il Licenziatario deve astenersi dal depositare o utilizzare marchi,
ditte, insegne, ragioni o denominazioni sociali
e altri segni distintivi che possano dar luogo a rischio di confusione,
di associazione e di identificazione con il marchio o con i singoli
elementi che lo compongono.
3. Il Licenziatario è tenuto, nell'uso del marchio e nello svolgimento
delle relative attività, a non compiere alcun atto od
regolamento per l'accesso all'uso e per l'uso del marchio collettivo
"TUSCIA VITERBESE" TUSCIA VITERBESE omissione che possa danneggiare
o ledere la reputazione del marchio stesso e/o della Camera
di Commercio.
4. Il Licenziatario non può cedere la licenza, concedere sub
licenze, o altrimenti disporre del marchio a favore di terzi, senza
il preventivo assenso del Comitato di gestione
e di controllo.
5. Il Licenziatario è tenuto ad usare il marchio solo per i beni
e per i servizi indicati nel provvedimento con il quale viene rilasciata
la licenza e non può usare il marchio in relazione a beni e servizi
diversi.
6. Il Licenziatario non può comunque utilizzare il marchio per
contraddistinguere i beni e/o i servizi indicati nel provvedimento con
il quale viene rilasciata la licenza con modalità diverse da
quelle prescritte dal Manuale d'uso del marchio stesso, senza la preventiva
espressa approvazione del Comitato di gestione
e di controllo.
7. Il Licenziatario è tenuto a fornire, a richiesta del Comitato
di gestione e di controllo, ovvero della Camera di Commercio, la
documentazione o altro materiale comprovante il possesso dei requisiti
e il rispetto delle condizioni previsti dal presente Regolamento, dai
Disciplinari di accesso all'uso e
d'uso e dal Manuale d'uso del marchio.
8. Il Licenziatario, qualora venga a conoscenza di violazioni di terzi
nell'uso del marchio, è tenuto a darne immediata informazione
scritta al Comitato di gestione e di controllo,
fornendo, ove richiesta, assistenza nella ricerca della relativa
documentazione o del relativo materiale probatorio.
9. Il Licenziatario deve astenersi:
a) dall'immettere in commercio, e se già immessi ritirarli immediatamente
a proprie spese, beni contraddistinti con il marchio che non siano conformi
alle prescrizioni del presente Regolamento, dei Disciplinari di accesso
all'uso e d'uso e del Manuale d'uso del marchio stesso;
b) dal prestare servizi contraddistinti con il marchio che non siano
conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, dei Disciplinari
di accesso all'uso e d'uso e del Manuale d'uso del marchio stesso.
10. Il Licenziatario è tenuto a lasciare indenne la Camera di
commercio da qualsiasi richiesta di danni o da altra pretesa di terzi
nei suoi confronti, in relazione a beni commercializzati e a servizi
prestati con l'uso del marchio.
11. Il Licenziatario è tenuto a cessare o a sospendere l'uso
del marchio, senza pretesa di risarcimento di danni, qualora, per cause
sopravvenute, la Camera di Commercio perda definitivamente o temporaneamente
la titolarità del marchio stesso.
ART. 7 - Domanda per il rilascio
della licenza d'uso
1. La domanda per il rilascio della licenza d'uso del marchio deve essere
redatta in forma scritta e presentata al Comitato
di gestione e di controllo.
2. La presentazione della domanda comporta automaticamente l'accettazione
del presente Regolamento, dei Disciplinari di accesso all'uso e d'uso
e del Manuale d'uso del marchio.
3. La domanda deve contenere i seguenti dati ed elementi:
a) le informazioni e la documentazione che consentono di verificare
che il richiedente è in possesso dei requisiti e in grado di
rispettare le condizioni previsti dal presente Regolamento, dai Disciplinari
di accesso all'uso e d'uso e dal manuale d'uso del marchio;
b) ogni altra informazione richiesta dal Comitato
di gestione e di controllo, anche tramite eventuale apposita modulistica.
4. Il Comitato di gestione e di controllo
verifica che il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e
in grado di rispettare le condizioni previsti dal presente Regolamento,
dai Disciplinari di accesso all'uso e d'uso e dal Manuale d'uso del
marchio, svolge le attività istruttorie che ritiene opportune,
anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente, direttamente
o tramite persona incaricata, e decide sulla domanda entro 120 giorni
dalla sua presentazione;
5. Il Comitato di gestione e di controllo
notifica al richiedente l'esito dell'esame della domanda che può
comportare:
a) l'accoglimento;
b) la reiezione;
c) il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di
dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori. In tal caso il
Comitato di gestione e di controllo fornisce
le relative specifiche indicazioni e fissa una data di scadenza entro
la quale il richiedente deve provvedere al perfezionamento della domanda
stessa;
6. Contro le decisioni del Comitato di gestione
e di controllo è consentito ricorrere ai sensi dell'art.
5, comma 7.
ART. 8 - Licenza d'uso
1. La licenza d'uso del marchio è rilasciata a tempo indeterminato,
con provvedimento del Comitato di gestione e
di controllo.
Essa conferisce il diritto all'uso del marchio solo per i beni e per
i servizi indicati nel provvedimento con il quale viene rilasciata.
2. La eventuale rinuncia alla licenza deve essere comunicata dal Licenziatario
al Comitato di gestione e di controllo,
di norma, con preavviso di almeno tre mesi, mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
ART. 9 - Controlli
1. Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni
prescritti dal presente Regolamento, dai Disciplinari di accesso all'uso
e d'uso e dal Manuale d'uso del marchio, da parte del Licenziatario,
anche in tempi successivi al rilascio della licenza, compete al Comitato
di gestione e di controllo.
2. Il Comitato di gestione e di controllo
ha la facoltà di svolgere, direttamente o tramite persone incaricate,
verifiche nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione
e di commercializzazione dei beni ovvero di prestazione dei servizi
oggetto della licenza d'uso del marchio.
3. I soggetti che effettuano le verifiche ne verbalizzano l'esito e
qualora rilevino usi del marchio non autorizzati o in violazione delle
disposizioni del presente Regolamento, dei Disciplinari di accesso all'uso
e d'uso e del Manuale d'uso del marchio stesso, redigono processo verbale
di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni
della parte interessata.
ART. 10 - Sanzioni
1. Il Comitato di gestione e di controllo,
in relazione ai fatti accertati ai sensi dell'art. 9, adotta provvedimenti
che possono consistere:
a) in caso di inadempienza lieve: nell'invito ad eliminare, entro un
ragionevole termine perentorio, le cause che originano
l'inadempienza;
b) in caso di inadempienza grave o di reiterazione di inadempienza lieve:
nella diffida a sospendere, con effetto immediato ovvero nell'eventuale
diverso termine prescritto, l'immissione sul mercato dei prodotti o
la prestazione dei servizi cui si riferisce l'inadempienza, fino al
momento di rimozione delle cause che la originano;
c) in caso di inosservanza della diffida di cui alla lettera b): nella
revoca della licenza d'uso del marchio, fatte salve le eventuali azioni
legali per la salvaguardia della tutela del marchio stesso.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, le inadempienze lievi e
gravi sono definite dal presente Regolamento, dai Disciplinari di accesso
all'uso e d'uso e dal Manuale d'uso del marchio, in relazione alle prescrizioni
in essi distintamente previste.
3. In relazione alle prescrizioni del presente Regolamento, costituiscono:
a) inadempienze lievi :
- il compimento di atti od omissioni che, ove ripetute, possono danneggiare
o ledere la reputazione del marchio e/o della Camera di Commercio;
b) inadempienze gravi:
- l'uso del marchio per contrassegnare beni e/o servizi diversi da quelli
indicati nel provvedimento con il quale viene rilasciata la licenza;
- il deposito ai fini della registrazione o la utilizzazione di marchi,
ditte, insegne,ragioni o denominazioni sociali e altri segni distintivi
che possano dar luogo a rischio di confusione, di associazione e di
identificazione con il marchio o con i singoli elementi che lo compongono;
- la cessione della licenza, la concessione di sub licenze o altre forme
contrattuali di disposizione del marchio a favore di terzi, senza il
preventivo assenso del Comitato di gestione
e di controllo;
4. Contro i provvedimenti del Comitato di gestione
e di controllo è ammesso ricorso alla Giunta della Camera
di commercio ai sensi dell'art. 5, comma 7.
ART. 11 - Revoca della licenza d'uso e decadenza del diritto d'uso
1. La licenza d'uso del marchio può essere revocata dal Comitato
di gestione e di controllo, oltre che nel caso previsto dalla lettera
c), comma 1, dell'art.10, nei seguenti casi:
a) per rifiuto di consentire i controlli;
b) per il mancato versamento di diritti, qualora previsti.
2. Il Licenziatario decade dal diritto all'uso del Marchio in caso di
perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3, comma
A seguito della revoca della licenza o della decadenza dal diritto d'uso
del marchio al Licenziatario è vietato qualsiasi
uso del marchio stesso. Il medesimo deve restituire immediatamente alla
Camera di Commercio ogni materiale, anche personale, riproducente il
marchio.
ART. 12 - Controversie
1. La Camera di commercio, nei limiti inderogabili di legge, è
esonerata da qualsiasi responsabilità nei confronti del
Licenziatario nei seguenti casi:
a) per causa di nullità del marchio;
b) per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali,
del marchio;
c) per causa di violazione dei diritti di marchio o di eventuali altri
diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.
2. per qualsiasi controversia attinente la licenza di accesso e d'uso
o l'uso del marchio è competente esclusivamente il
foro di Viterbo.
ART. 13 - Prerogative camerali
1. La Camera di commercio conserva il potere di vigilanza sull'attività
svolta dal Comitato di gestione e di controllo,
nonché sul corretto uso del Marchio da parte del Licenziatario.
ART. 14 - Deroghe
1. In ragione della specificità dei beni o dei servizi interessati,
la Camera di Commercio può attribuire le funzioni che il presente
Regolamento attribuisce al Comitato di gestione
e di controllo ad altro idoneo soggetto giuridico che disponga,
con riguardo ai produttori o ai fornitori degli stessi beni o servizi,
una rappresentanza qualificata e diffusa e che accetti l'esercizio da
parte della Camera di Commercio dei controlli e delle verifiche che
la stessa richiederà nell'ambito di apposite convenzioni da definire
e sottoscrivere di volta in volta.
2. La licenza d'uso del marchio può essere rilasciata, in deroga
alle previsioni degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, ad imprese partecipate,
in prevalenza, da capitale pubblico o tutorate dalla Camera di Commercio,
direttamente o in
rapporto di convenzione con altro soggetto.